Ultima modifica: 29 Marzo 2016
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Regolamento viaggi/uscite

Regolamento approvato con delibera Consiglio di Istituto n 24 del 11 febbraio 2016

Regolamento visite guidate e viaggi di Istruzione o connessi ad attività sportive

 

Premessa

I DPR dell’8/03/1999 n. 275 e del 6/11/2000 n. 347 hanno dato completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero.

Pertanto, nel momento in cui la scuola organizza una qualsiasi uscita (da quelle di un giorno, agli stage piuttosto che ai viaggi di integrazione culturale o connessi ad attività sportive ecc.), le circolari emanate a suo tempo dal Ministero (CC.MM. n. 623 del 2.10.1996, n. 253 del 14.08.1991, n. 291 14.10.1992) non hanno più valore prescrittivo, ma assumono la funzione di suggerimenti di comportamento dai quali il Consiglio d’Istituto dell’IC Comprensivo di Bozzolo ha preso spunto per la stesura del presente regolamento.

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola. La fase programmatoria, pertanto, rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti che consentono di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

Si suggerisce, quindi, la predisposizione di materiale didattico che consenta un’adeguata preparazione preliminare al viaggio, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute.

 

Articolo 1

Si intendono per Uscite Didattiche (con l’utilizzo di mezzi di trasporto o senza uso di mezzi di trasporto) le attività compiute dalle classi al di fuori dell’ambiente scolastico, ma sul territorio circostante (per interviste, per visite ad ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali, …), purché le uscite si svolgano con una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero.

Si intendono per Visite guidate le visite che le classi effettuano in comuni diversi dal proprio per una durata uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero. Le Visite d’Istruzione si effettuano presso parchi naturali, località di interesse storico – artistico, complessi aziendali, monumenti, mostre, gallerie, Città d’Arte…

Si intendono per Viaggi d’ Istruzione tutti i Viaggi che si svolgono per più giorni.

 

Articolo 2

Per la scuola dell’infanzia si prevedono esclusivamente Uscite didattiche, mentre per la primaria e la secondaria sono previste anche le visite guidate e i viaggi d’istruzione.

 

Articolo 3

Le Uscite Didattiche, le visite guidate e i viaggi d’Istruzione sono considerate parte integrante del POF, pertanto vengono proposte solo ed esclusivamente dai docenti.

Se si tratta di Uscite sul territorio, senza uso di mezzi, e si svolgono nell’ambito dell’orario di lezione di uno o più docenti sono decise dal/i docente/i interessati, necessitano dell’autorizzazione sottoscritta da entrambi i genitori, acquisito annualmente, ad inizio anno. L’uscita va comunicata al Dirigente, almeno 5 giorni prima, e ai genitori.

Se si tratta di Uscite sul territorio, con o senza l’uso di mezzi, di durata superiore all’orario di lezione o al di fuori dell’orario di lezione sono decise dal CdC o dall’équipe didattica e deliberate dal Consiglio di Istituto. Anche in questo caso necessitano di autorizzazione specifica sottoscritta da entrambi i genitori e l’uscita va comunicata al Dirigente in tempo utile per procedere con i necessari adempimenti.

Durante le uscite didattiche i docenti possono essere supportati dai collaboratori scolastici nella sorveglianza.

 

Articolo 4

La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione delle Visite Guidate o dei Viaggi d’ Istruzione, costituisce per la complessità delle fasi e delle competenze un vero e proprio procedimento amministrativo. I consigli di classe/interclasse/intersezione approvano le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, sulla base dei criteri definiti nel presente regolamento. Il piano delle attività in oggetto è portato a conoscenza delle famiglie durante l’assemblea per l’elezione della rappresentanza annuale nei Consigli di classe, interclasse, intersezione. Il progetto della visita o viaggio è consegnato in segreteria entro il 15 novembre. Nel progetto il docente referente verifica l’adesione dopo aver richiesto ai genitori l’adesione preventiva.

Affinché siano regolati tempestivamente e con efficacia gli aspetti didattici, organizzativi, finanziari e di regolarità procedurale, il piano annuale delle Visite d’Istruzione deve essere predisposto e approvato dal Collegio dei Docenti entro il mese di Novembre e deliberato dal Consiglio d’istituto entro il mese di dicembre.

Al piano annuale, che è da intendersi vincolante, potranno essere apportate delle modifiche in casi motivati ed eccezionali.

 

Articolo 5

L’effettuazione delle visite e dei viaggi è prevista dopo aver acquisito il consenso scritto dei genitori ai quali dovrà essere comunicato il programma particolareggiato con le indicazioni delle località per ogni tipo di uscita, le autorizzazioni devono essere depositate in segreteria.

La partecipazione deve essere almeno dell’80% degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Fanno eccezione i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche, teatrali, musicali, concorsi, manifestazioni, … ai quali partecipano solo gruppi di alunni.

Nel caso in cui per gravi motivi disciplinari il consiglio di classe decida di non far partecipare alcuni alunni al viaggio d’istruzione, il calcolo del numero minimo di partecipanti verrà fatto senza tener conto di tali alunni.

I non partecipanti non sono esonerati dalla frequenza scolastica. Per coloro che non partecipano la scuola li affiancherà ad altre classi.

La partecipazione alle Visite o Viaggi d’Istruzione rimane limitata agli alunni e al personale docente, al Dirigente e solo in casi eccezionali al personale ata.

Non è consentita la partecipazione dei genitori.

 

Articolo 6

La partecipazione degli alunni alle Visite o ai Viaggi di Istruzione non deve gravare le famiglie di spese troppo onerose. E’ previsto dalla scuola un fondo annuale a sostegno degli alunni in difficoltà economica.

Per accedere a questo fondo i genitori devono presentare richiesta insieme al consenso preventivo all’insegnante referente che lo trasmetterà tempestivamente alla Segreteria.

La quota del rimborso sarà decisa in base all’entità del fondo e al numero di richieste pervenute.

Sarà cura della Segreteria informare i docenti referenti della quota di rimborso assegnata a ciascun richiedente.

 

Articolo 7

In caso di adesione alle Visite e ai Viaggi di Istruzione l’alunno impossibilitato a parteciparvi, anche per giustificato motivo, dovrà comunque corrispondere la quota riferita al mezzo di trasporto, in quanto essa concorre alla determinazione della spesa globale della classe.

 

Articolo 8

Tutti gli alunni partecipanti alle Uscite Didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione dovranno essere muniti di un cartellino di riconoscimento che i docenti avranno cura di controllare in tempo utile per farlo eventualmente predisporre dalla Segreteria. In caso di Viaggio d’Istruzione all’estero ogni alunno dovrà possedere un documento d’Identità.

 

Articolo 9

Il periodo massimo in un anno utilizzabile per le Visite Guidate e Viaggi di Istruzione è di sei giorni per ciascuna classe; limite da NON superare.

La realizzazione dei “Viaggi” non deve cadere in coincidenza con le altre particolari attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini). Non è possibile compiere Visite o Viaggi di Istruzione negli ultimi 30 giorni di scuola salvo che per le attività sportive o per quelle collegate con l’educazione ambientale.

 

Articolo 10

E’ vietata qualsiasi gestione fuori bilancio, perciò nessun docente può ricevere e gestire somme per l’organizzazione di Visite Guidate, Viaggi di Istruzione, attività culturali, sportive e ricreative.

Eventuali contributi elargiti da Regioni, Enti Locali o Istituzioni diverse, nonché le quote a carico dei partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio dell’Istituto.

Il versamento della quota deve essere effettuato dal rappresentante dei genitori di sezione/classe o dal docente referente presso lo sportello della banca indicata dalla scuola o sul cc postale della scuola e non deve avvenire nel periodo 15 Dicembre/20 Gennaio per chiusura operazioni amministrativo-contabili.

Per gli spostamenti in treno il docente responsabile provvederà all’acquisto del biglietto cumulativo, consegnando la ricevuta del versamento all’Ufficio di Segreteria.

Articolo 11

Tutti i partecipanti a Viaggi o Visite d’Istruzione sono garantiti dalla polizza assicurativa alla quale hanno aderito.

 

Articolo 12

Gli accompagnatori degli alunni in Visite Guidate, Viaggi di Istruzione, scambi culturali, ecc… vanno individuati tra i docenti appartenenti alle classi degli alunni che partecipano al viaggio. I docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, dovranno essere non meno di uno ogni 15 alunni o frazione, garantendo. dove necessario, la presenza di minimo 2 accompagnatori per viaggio. In sede di programmazione dovranno essere individuati anche eventuali docenti supplenti (almeno uno per classe). Eventuali deroghe in aumento al numero degli accompagnatori saranno valutate dal Dirigente, su richiesta motivata dei docenti, per particolari esigenze di programmazione e per la tipologia del viaggio.

Al fine di evitare assenze dello stesso insegnante è necessaria la rotazione dei docenti accompagnatori.

Può essere altresì utilizzato il personale non docente, a supporto dei docenti accompagnatori nella sorveglianza, qualora il Dirigente lo ritenga utile per particolari motivi organizzativi, favorendo comunque la rotazione del suddetto personale.

 

Articolo 13

 Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili, è compito dei Consigli di Classe provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità del disagio. In generale si prevede – in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – la presenza di un docente di sostegno, o comunque della classe, ogni 2 alunni diversamente abili. In casi particolari, debitamente motivati, possono essere accompagnati dall’assistente all’autonomia.

Articolo 14

Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, salvo oggettive situazioni personali debitamente motivate, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome.

Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.

Eventuali episodi d’indisciplina saranno segnalati dai docenti accompagnatori al Dirigente e al Consiglio di Classe.

Salvo diversa indicazione da parte del docente referente, agli alunni è fatto divieto di portare il telefono cellulare. Eventuali eccezioni saranno concordate dai docenti accompagnatori e dal Dirigente Scolastico.

 

Articolo 15

La responsabilità della vigilanza è esclusivamente del personale docente accompagnatore.

 

Articolo 16

A qualunque Uscita, Visita o Viaggio di Istruzione non dovrà mai mancare l’occorrente minimo per il pronto soccorso. Il docente accompagnatore, individuato dal C.d.C, è tenuto ad organizzare il trasporto, la conservazione e la somministrazione di farmaci salvavita.

 

Articolo 17

L’Istituzione scolastica ha facoltà di organizzare in proprio visite e i viaggi, tuttavia, per renderne più agevole e sicura la realizzazione, può avvalersi di agenzie di viaggio autorizzate all’organizzazione e all’intermediazione nella vendita dei servizi.

Agenzi e ditte di trasporto devono garantire, con dichiarazione da assumere agli atti della scuola, i requisiti previsti al comma 9 della circolare 291/92, anche riguardo agli automezzi impiegati nel viaggio, e ulteriori requisiti previsti da disposizioni aggiornate.

Dopo aver acquisito le opportune delibere, il Dirigente scolastico dà inizio all’attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l’attuazione dei viaggi di istruzione. L’attività negoziale sarà svolta seguendo il riferimento normativo dato dal D. M. 44/01 e dal Codice contratti D.lgs 163/06 e modifiche e regolamentazioni successive.

 

Articolo 18

Il Dirigente scolastico è delegato ad autorizzare motivatamente eventuali modifiche della data di effettuazione del viaggio, fermo restando il rispetto delle condizioni deliberate;

Il Dirigente scolastico può autorizzare direttamente le visite guidate con lo scuolabus o altro mezzo di trasporto pubblico, senza previo assenso del Consiglio di Istituto, in caso di urgenza, quando siano coerenti con i criteri stabiliti dal Consiglio. Il Dirigente darà comunicazione alla successiva riunione del Consiglio di Istituto delle visite effettuate in questi termini.

 

Articolo 19

La valutazione finale del viaggio da parte del docente referente avverrà compilando l’apposito scheda di valutazione della visita di istruzione (PES2E).

 

 

Scarica il regolamento in formato PDF: Regolamento viaggi di IstruzioneIC Bozzolo

 

 




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