Ultima modifica: 16 Novembre 2012
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Indizione elezioni consiglio d’istituto

Le elezioni per i membri del consiglio d’istituto saranno domenica 18 novembre 2012 dalle ore 8 alle ore 12 e lunedì 19 novembre 2012 dalle ore 8 alle ore 13.30.

Prot. n. 3708_/A19

Bozzolo, 04/10/12

IL   DIRIGENTE  SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico  approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ – Titolo I^, concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA;

 VISTA       l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n.293 del 24.06.1996, e n. 277 del 17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del CONSIGLIO di ISTITUTO;

 VISTA     l’O.M. n.267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali negli Istituti comprensivi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

 VISTA la C.M. n.364 prot. n. 3591 del 24.07.1996;

 VISTAla C.M. 77 prot. 8714 del 27.8.2009, pubblicata sul sito Internet e Intranet del Ministero, sono state confermate le disposizioni degli anni precedenti per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Circolo e d’Istituto scaduti per compiuto triennio;

VISTA     la circolare dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia del 16/08/2012 con la quale viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo  e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale nel territorio della Regione Lombardia; 

INDICE

 a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni 18 e 19 del mese di NOVEMBRE  dell’anno 2012 le  ELEZIONI  per la costituzione del CONSIGLIO di ISTITUTO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SEC. 1° GRADO di BOZZOLO che dovrà durare in carica per il triennio 2012/2015, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94.

Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore  08.00 alle ore 12.00 del giorno 18 NOVEMBRE 2012 e dalle ore  08.00 alle ore 13.30 del giorno 19 NOVEMBRE 2012.

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’elegendo ORGANO COLLEGIALE sarà di 19 MEMBRI così assegnati:

a)  il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;

b)  n.8 Rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;

c)  n.8 Rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice Civile;

d)  n.2 RappresentantI del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI contrapposte senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente.

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE INSEGNANTE spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero,nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.

L’ELETTORATO  ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei  RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli ALUNNI spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) del presente decreto.

L’ELETTORATO  ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

 Gli ELETTORI che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono.

Gli ELETTORI predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

Le LISTE dei CANDIDATI, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 09.00 del 29 OTTOBRE 2012 alle ore 12.00 del 03 NOVEMBRE 2012, nelle ore d’ufficio (dalle ore 11.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni utili a partire dal primo e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno di scadenza):

 a)  per la COMPONENTE del PERSONALE INSEGNANTE, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 10 presentatori;

 b)  per la COMPONENTE dei GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori

 c)  per la COMPONENTE del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 4 presentatori.

I CANDIDATI debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I CANDIDATI, inoltre, debbono, nell’ordine, essere segnati da numeri arabici progressivi [ esempio: 1) ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc. ].

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sottoindicato numero di CANDIDATI:

  • Componente  PERSONALE INSEGNANTE    n. 16   candidati  su  8  da eleggere
  • Componente  GENITORI   degli   ALUNNI      n. 16   candidati  su  8  da eleggere
  • Componente  PERSONALE      A.    T.    A.     n. 04   candidati  su  2  da eleggere

Nessun  ELETTORE  può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun  CANDIDATO  può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO  può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere  candidato di alcuna lista.

Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

  • Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti  di preferenza.
  • Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere  2   voti  di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
  • Per la Componente del PERSONALE  A.T.A. ogni elettore può esprimere  1  voto  di preferenza.

 Le LISTE debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.

Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere.

L’autenticazione delle firme dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.

Ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n.297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio di Segreteria della scuola.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Patrizia Roncoletta)

 




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