Regolamento per la vigilanza sugli alunni
REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Sommario
Art. 1 – Entrata degli alunni 2
Art. 2 – La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche 4
Art. 3 – La vigilanza degli alunni durante i cambi tra i docenti nelle classi 4
Art. 5 – Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici 5
Art. 6 – La vigilanza degli alunni con disabilità 5
Art. 7 – Uscita degli alunni dalla scuola 6
C) Alunni per i quali è prevista uscita autonoma con delibera del Consiglio di Istituto 6
Art. 8 – La vigilanza degli alunni durante le attività extracurricolari pomeridiane 8
Premessa
La scuola ha l’obbligo:
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di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell’Istituto;
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di consegnarli al termine delle attività scolastiche agli adulti esercenti responsabilità genitoriale o a un loro delegato maggiorenne, salvo la possibilità di uscita autonoma in casi da valutare secondo criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.
I minori, se non riconsegnati ai genitori o delegato, vanno lasciati in un luogo all’interno del plesso dove normalmente non sussistano situazioni di pericolo, in modo da non porre a repentaglio la loro incolumità.
Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l’orario scolastico. I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti, così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica con particolare riguardo ai momenti di entrata, uscita, cambio docente e/o aula, intervallo.
Art. 1 – Entrata degli alunni
L’ingresso e l’uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del PTOF. Tali orari sono portati a conoscenza dei genitori all’inizio di ciascun anno scolastico mediante pubblicazione sul sito web della scuola.
L’ingresso è previsto 5 minuti prima dell’inizio delle attività per consentire l’entrata agli alunni della scuola e ai genitori della scuola dell’Infanzia. Negli altri ordini di scuola l’ingresso dei genitori può essere disposto in periodi definiti e comunicati mediante avviso (es. accoglienza classi prime).
I docenti e i collaboratori scolastici in servizio al momento dell’ingresso dei bambini o dei ragazzi provvederanno a vigilare su tale delicato momento della vita scolastica, i docenti facendosi carico della propria classe e segnalando tempestivamente al responsabile di plesso eventuali assenze impreviste di colleghi, i collaboratori con la vigilanza generale degli accessi e degli alunni momentaneamente senza docente. Il responsabile di plesso provvede tempestivamente alle sostituzioni impreviste dei docenti e segnala o fa segnalare l’assenza alla Segreteria.
I genitori ammessi all’entrata non devono trattenere i docenti, impegnati in tale sorveglianza, in colloqui prolungati, che potrebbero sottrarre agli stessi l’attenzione necessaria alla cura dei minori.
L’apertura dei cancelli o dei portoni delle scuole per attività di pre o post scuola non autorizza l’ingresso di alunni, o genitori di alunni, non iscritti ai servizi.
Dopo 5 minuti dall’inizio delle lezioni, per motivi di sicurezza, i cancelli e le porte di ingresso vengono chiuse e devono rimanere chiuse per l’intero orario scolastico a cura dei collaboratori che sorvegliano gli accessi alle scuole, pertanto ogni eventuale ingresso va autorizzato.
Dopo questo orario va giustificato ogni ritardo. L’ENTRATA POSTICIPATA sarà giustificata sempre dai genitori o da chi esercita responsabilità genitoriale sul minore.
L’accesso e la permanenza degli alunni nell’area di pertinenza della scuola non è consentito in ore diverse da quelle dell’orario scolastico (es. per recuperare materiale scolastico o durante i colloqui dei genitori con gli insegnanti).
Durante l’orario di attività scolastica – al di fuori dei momenti di consegna e di ritiro degli alunni – possono entrare a scuola solo gli operatori scolastici o le persone autorizzate dal Dirigente Scolastico o dall’insegnante responsabile della scuola.
Gli alunni muniti di regolare autorizzazione di ENTRATA ANTICIPATA (per esigenze legate al servizio di trasporto effettuato dall’Amministrazione Comunale o per iscrizione al pre scuola) devono:
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entrare nell’edificio scolastico non appena scesi dallo scuolabus o lasciati dai genitori;
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rimanere all’interno della scuola sotto la sorveglianza del personale preposto, fino all’inizio delle lezioni.
Posto che il servizio di pre-scuola viene assicurato per garantire assistenza ai minori per particolari situazioni lavorative o specifiche delle famiglie, meritevoli di tutela, gli alunni iscritti a tale servizio lasciati dal trasporto Comunale o dai genitori appena al di fuori dell’edificio scolastico non possono permanere al di fuori dell’edificio o dei locali destinati e sono obbligati ad entrare.
I genitori o gli accompagnatori sono responsabili di verificare l’entrata dei bambini o ragazzi. Nei casi di mancata osservanza delle disposizioni da parte di alunni il servizio di pre scuola può essere per loro sospeso.
Nella Scuola Secondaria al suono della prima campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula accompagnati dal docente della prima ora.
Nella Scuola Primaria gli alunni possono essere attesi dai docenti in cortile o al portone e accompagnati in classe dal docente della prima ora, secondo disposizioni specifiche che tengano conto della struttura dei plessi.
Nella Scuola dell’Infanzia gli alunni entrano accompagnati dai genitori e sono accolti in sezione dall’insegnante. I genitori possono portarsi, con l’autorizzazione dei docenti, nelle aule di lavoro della sezione per il tempo strettamente necessario per lasciare il bambino al docente, ma non possono sostarvi o trattenersi in modo prolungato con i bambini, salvo i periodi di accoglienza nei quali vengono definiti spazi e tempi con specifico avviso.
I momenti dell’entrata e dell’uscita dall’edificio scolastico devono essere organizzati dal primo giorno di attività didattica dal docente responsabile di plesso e dal responsabile della sicurezza, in accordo con il Dirigente, in modo da evitare assembramenti negli atri e soprattutto lungo le scale e in modo da ridurre le situazioni di pericolo. Eventuali criticità devono essere tempestivamente comunicate al Dirigente.
Ogni classe deve sempre essere accompagnata dal proprio docente.
Queste stesse disposizioni devono essere rispettate anche per l’ingresso pomeridiano degli alunni che rientrano a scuola dopo il pranzo per attività curricolari o extracurricolari previste nel PTOF e sue integrazioni.
In caso di sciopero i genitori degli alunni devono accompagnare i figli oppure affidarli ad adulto che li possa vigilare e verificare l’attivazione del servizio, in quanto la scuola potrebbe essere chiusa senza preavviso. In caso di apertura della scuola i minori non accompagnati verranno comunque trattenuti a scuola e avvisate tempestivamente le famiglie perché provvedano a immediato ritiro, se non è prevista attività didattica per gli alunni della classe. La vigilanza è affidata agli insegnanti e ai collaboratori presenti a scuola.
In caso di assemblea sindacale i genitori devono attenersi alle indicazioni giunte mediante circolare. Il minore che giunge a scuola non accompagnato deve essere comunque sorvegliato a cura del personale in servizio e non può essere lasciato rientrare a casa da solo.
Art. 2 – La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche
La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l’intervallo spetta ai docenti in servizio secondo l’orario e i turni di vigilanza, coadiuvati dal collaboratore scolastico preposto al piano/zona.
Art. 3 – La vigilanza degli alunni durante i cambi tra i docenti nelle classi
E’ necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un’aula all’altra deve essere effettuato il più celermente possibile.
Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l’affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all’arrivo dell’insegnante in servizio nell’ora successiva.
In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando repentinamente avviso al responsabile di plesso affinché vengano assunti i necessari provvedimenti per garantire la vigilanza.
Art. 4 – La vigilanza degli alunni durante l’intervallo, durante la refezione e le pause del dopo mensa
L’intervallo, della durata di 10-15 minuti ed intercorrente tra la fine del terzo e l’inizio del quarto momento orario, può svolgersi negli spazi esterni della scuola o, in caso di maltempo, all’interno dell’edificio scolastico, di norma fuori dalle aule che vanno arieggiate.
Gli spazi a disposizione degli alunni sono sorvegliati dagli insegnanti in servizio durante l’intervallo con assegnazione di zone dell’edificio e/o del cortile, secondo il piano di vigilanza predisposto prima dell’inizio delle lezioni dal docente responsabile di plesso da trasmettere tempestivamente al Dirigente Scolastico. Durante la refezione e nelle pause del dopo-mensa gli alunni sono sorvegliati dagli insegnanti individuati per tale attività al momento della stesura dell’orario scolastico.
Spetta al personale ausiliario di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre al corridoio e/o atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.
Gli alunni potranno accedere singolarmente ai bagni e non potranno sostare nelle aree comuni oltre il tempo necessario per espletare le normali pratiche igieniche, la porta di accesso allo spazio comune deve sempre rimanere aperta.
Art. 5 – Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici
Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un’aula all’altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario.
Spetta ai docenti di Educazione fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato dal DSGA.
Gli spostamenti dall’aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.
Se il termine dell’ora coincide con la fine dell’orario delle lezioni, l’insegnante in servizio sulla classe accompagna la classe all’uscita della scuola.
Art. 6 – La vigilanza degli alunni con disabilità
La vigilanza sui minori diversamente abili, se particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere assicurata dal docente di sostegno o dall’assistente ad personam assegnato dal Comune o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
Art. 7 – Uscita degli alunni dalla scuola
Per l’uscita anticipata l’autorizzazione sarà:
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richiesta agli insegnanti per iscritto dai genitori o dagli affidatari,
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gli alunni dovranno essere sempre riconsegnati, a cura dei docenti, ai genitori/affidatari o a persona da questi delegata al ritiro dell’alunno/a, come da documentazione consegnata alla scuola;
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in caso di uscite ripetute è possibile richiedere una autorizzazione cumulativa alla Dirigente con domanda debitamente motivata.
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USCITA AL TEMINE DELLE LEZIONI Alunni per i quali non è prevista uscita autonoma, alunni che usufruiscono del servizio scuolabus
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All’uscita da scuola, al termine delle lezioni, gli alunni vengono riconsegnati dal docente in servizio sulla classe agli esercenti responsabilità genitoriale o a persona da questi delegata sul portone della scuola o nell’atrio, secondo disposizioni che possono variare da plesso a plesso. Si presume delegato anche l’autista dello scuolabus
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La scuola provvede ad acquisire dai genitori delega al ritiro dell’alunno/figlio.
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I famigliari degli alunni sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità ai quali rispondano sempre, affinché sia possibile contattarli in caso di necessità.
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I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all’uscita, in modo che il momento del ritiro degli alunni avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.
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Qualsiasi cambiamento, previsto e conosciuto dalla scuola, del servizio di scuolabus verrà segnalato ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale.
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Qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini di uscita, i genitori/affidatari sono tenuti ad informare per iscritto la scuola come da indicazioni fornite ad inizio anno scolastico. In particolare il ritiro da parte di un adulto delegato di un alunno iscritto allo scuolabus va comunicato per iscritto sul diario al docente dell’ultima ora e l’adulto deve essere munito di delega.
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Il Consiglio di Istituto, in considerazione dell’età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, può considerare e valutare la possibilità di consentire l’uscita autonoma per gli alunni di alcune classi della scuola secondaria di primo grado i cui genitori ne abbiano fatto richiesta entro i termini comunicati con apposita circolare, nelle situazioni e alle condizioni descritte nel seguente regolamento integrate da specifica delibera per gli aspetti non definiti.
Il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale può richiedere l’uscita autonoma dell’alunno, tale richiesta scritta deve:
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essere adeguatamente sostenuta dalla valutazione del grado di autonomia e responsabilità del minore e delle condizioni di contesto;
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deve inoltre tenere conto che il percorso non presenti particolari pericolosità in relazione al tipo di strada e al traffico relativo, pur essendo consapevoli delle infinite possibili e imprevedibili variabili.
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Il Dirigente Scolastico, assunto il parere dei docenti del Consiglio di Classe e di apposita commissione può autorizzare l’uscita autonoma.
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In caso di sanzioni disciplinari o di segnalazione scritta di comportamenti scorretti nel tragitto scuola-casa, opportunamente verificati, il Dirigente, su parere del Consiglio di Classe, può sospendere immediatamente l’autorizzazione all’uscita autonoma fino alla fine dell’anno scolastico o a data da destinarsi.
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L’uscita autonoma degli alunni sarà consentita solamente dopo una analisi dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili (Fattori ambientali) e quindi oggetto di valutazione in condizioni di normalità e riguarderà altresì le caratteristiche degli alunni (Fattori individuali), con particolare riferimento a manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione.
Fattori individuali (da considerare da parte dei docenti e genitori)
COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
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AUTONOMIA PERSONALE – capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale – conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale attestata da specifico corso di formazione della scuola o di enti accreditati.
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ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI E CARATTERIALI- Adeguata capacità di attenzione e concentrazione – affidabilità, senso di responsabilità; escludenti l’uscita autonoma: eccessiva vivacità – aggressività – scarso senso del pericolo – distrazione.
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GRAVI O REITERATI anche negli anni scolastici precedenti.
Fattori ambientali:
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VIABILITÀ e TRAFFICO – distanza dell’abitazione dell’alunno – aree ad alta intensità di traffico – presenza di aree pedonali, percorsi casa/scuola;
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CONTROLLO DEL TERRITORIO – presenza VV.UU. – presenza di volontari lungo il percorso.
La valutazione dei fattori individuali è affidata ai docenti del Consiglio di classe, in caso di valutazione positiva la valutazione dei fattori ambientali è affidata ad apposita commissione composta da DS o delegato, docenti e genitori Consiglio d’Istituto, con richiesta all’Amministrazione della collaborazione dei VVUU. Le valutazioni vengono effettuate entro il mese di settembre.
In caso di non accoglimento la decisione viene condivisa con i genitori da parte del coordinatore di classe e/o del responsabile di plesso
Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici.
Nella domanda sarà indicato un numero di telefono che possa consentire alla Scuola di reperire velocemente i genitori per comunicare eventuali modificate condizioni legate al rilascio della presente autorizzazione. La mancata reperibilità urgente, se reiterata, costituisce motivo di sospensione dell’autorizzazione che viene comunicata alle famiglie.
Art. 8 – La vigilanza degli alunni durante le attività extracurricolari pomeridiane
La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane extracurricolari, previste nel PTOF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Gli alunni accederanno ai locali della scuola 5 minuti prima dell’inizio dell’attività, saranno accolti e sorvegliati dal docente nell’atrio e saranno poi accompagnati dal docente in aula o negli spazi dedicati. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.
Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali
Sono fatti salvi i regolamenti specifici. Il presente regolamento è integrato con delibera per gli aspetti non definiti dalle disposizioni.
Per l’anno 2017-18 l’autorizzazione viene concessa fino a valutazione delle domande, da espletarsi entro il mese di dicembre.
Consiglio d’Istituto del 9/11/2017
Documento in PDF: Regolamento_per_la_vigilanza_sugli_alunni_9_11_17